Sovraindebitamento · Art. 74–83 CCII

Concordato minore: lo strumento negoziale del debitore non consumatore.

Il concordato minore è la procedura del CCII riservata ai debitori sovraindebitati diversi dal consumatore — professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori minori e imprese agricole — che intendono regolare l’esposizione con il concorso dei creditori. A differenza del piano del consumatore, richiede il voto favorevole dei creditori.

A chi si rivolge

Il perimetro soggettivo
oltre il consumatore.

Possono accedere al concordato minore i debitori in stato di sovraindebitamento che non rivestono la qualifica di consumatore: il professionista, il lavoratore autonomo, l’imprenditore minore sotto le soglie di fallibilità, l’imprenditore agricolo e le start-up innovative non assoggettabili alla liquidazione giudiziale. Lo strumento è pensato per le posizioni in cui l’esposizione ha natura, almeno in parte, professionale o d’impresa.

La proposta può prevedere la soddisfazione anche parziale dei crediti, la dilazione dei pagamenti, la suddivisione dei creditori in classi e l’apporto di risorse esterne. L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) attesta la veridicità dei dati e la fattibilità del piano nella relazione che accompagna la domanda.

La qualificazione del debitore come consumatore o non consumatore determina lo strumento accessibile: una lettura errata del perimetro soggettivo conduce a una procedura impropria e a un esito incerto.

Come funziona

Voto dei creditori
e omologazione.

Il concordato minore è approvato quando i creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto esprimono consenso alla proposta. Raggiunta la maggioranza, il Tribunale omologa, verificata la regolarità della procedura e la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Sui crediti dissenzienti opera il cram down nei limiti previsti dalla legge.

La procedura può svolgersi in continuità, quando l’attività prosegue e i creditori sono soddisfatti dai flussi futuri, oppure in forma liquidatoria. Durante l’istruttoria il debitore può chiedere misure protettive che sospendono le azioni esecutive individuali, preservando l’ordine della trattativa.

La scelta tra concordato minore, piano del consumatore e liquidazione controllata dipende dalla natura del debito, dalla qualifica del debitore e dalla sostenibilità di una prosecuzione dell’attività.

Il concordato minore è uno degli strumenti previsti dal CCII per il sovraindebitamento: una panoramica delle procedure di sovraindebitamento disponibili consente di verificare quale soluzione sia più adeguata al profilo specifico.

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Domande frequenti

Domande frequenti

Chi può accedere al concordato minore?

I debitori sovraindebitati diversi dal consumatore: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori minori, imprese agricole e start-up innovative non assoggettabili alla liquidazione giudiziale.

Serve il voto dei creditori?

Sì. A differenza del piano del consumatore, il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e poi omologato dal Tribunale.

Può preservare l’attività?

Sì. Il concordato minore può essere in continuità, quando l’attività prosegue, oppure liquidatorio. La scelta dipende dalla sostenibilità della prosecuzione.