La liquidazione giudiziale è la procedura concorsuale del CCII che ha sostituito il fallimento. Si apre quando lo stato di insolvenza è accertato dal Tribunale e quando non risultano praticabili gli strumenti di regolazione della crisi. La procedura richiede una lettura tecnica dei rapporti con i creditori, degli organi della procedura e delle responsabilità degli amministratori.
Il presupposto oggettivo della liquidazione giudiziale è lo stato di insolvenza: l’incapacità non transitoria del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Il presupposto soggettivo è la qualifica di imprenditore commerciale che superi le soglie dimensionali di legge. L’apertura avviene su istanza del debitore, di uno o più creditori o del pubblico ministero.
Con la sentenza di apertura il Tribunale dichiara la liquidazione giudiziale, nomina il Giudice Delegato e il Curatore e fissa le date dell’adunanza per la verifica dello stato passivo. Da quel momento il debitore è spossessato dell’amministrazione e della disponibilità dei beni, che passano al Curatore sotto il controllo degli organi della procedura.
L’apertura della liquidazione giudiziale non è un esito da subire passivamente: la posizione di debitore, creditore o organo gestorio richiede una difesa tecnica fin dalle prime fasi.
Il Curatore acquisisce i beni del debitore, redige l’inventario, forma lo stato passivo nel contraddittorio con i creditori e procede alla vendita secondo un programma di liquidazione. Può promuovere le azioni revocatorie sugli atti, pagamenti e garanzie pregiudizievoli per la massa, nei termini e con i limiti previsti dal CCII.
Particolare rilievo assume l’azione di responsabilità verso amministratori, sindaci e direttori generali per il pregiudizio derivante dalla violazione dei doveri di gestione — tra cui il dovere di attivazione tempestiva ex art. 2086 c.c. e l’obbligo di conservazione del patrimonio a fronte della perdita della continuità aziendale.
Lo Studio assiste sia il debitore sia i creditori nelle diverse fasi della procedura: dall’istruttoria prefallimentare all’accertamento del passivo, dalle azioni revocatorie e di responsabilità alla chiusura della procedura.
La liquidazione giudiziale chiude il quadro degli strumenti previsti dal CCII per la regolazione della crisi: una panoramica degli strumenti CCII disponibili consente di verificare quale soluzione sia più adeguata al profilo specifico.
Un confronto riservato per valutare la posizione concreta e gli strumenti ancora disponibili.
Lo stato di insolvenza dell’imprenditore commerciale che superi le soglie dimensionali di legge: l’incapacità non transitoria di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, accertata dal Tribunale su istanza del debitore, dei creditori o del pubblico ministero.
Il debitore è spossessato dell’amministrazione e della disponibilità dei beni; la gestione e la liquidazione del patrimonio passano al Curatore nominato dal Tribunale, sotto la direzione del Giudice Delegato e con il controllo del Comitato dei creditori.
Il Curatore può promuovere le azioni di responsabilità verso amministratori, sindaci e direttori generali per i danni derivanti dalla violazione dei doveri di gestione, oltre alle azioni revocatorie verso terzi su atti, pagamenti e garanzie pregiudizievoli per la massa.